CASI RISOLTI – Notifica di verbale relativo a veicolo intestato temporaneamente per comodato d’uso

Si chiede se risulti doveroso annullare in autotutela un verbale ex art. 126-bis codice della strada, redatto in esito ad un accertamento ex art. 142 codice della strada

3 Marzo 2023
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IL CASO

Si chiede se risulti doveroso annullare in autotutela un verbale ex art. 126-bis codice della strada, redatto in esito ad un accertamento ex art. 142 codice della strada, non avvedendosi, a causa del sistema di interrogazione massiva dei dati dalla MCTC, che il veicolo risultava in regime di intestazione temporanea per comodato d’uso ex art. 94 comma 4. 

La questione può sembrare semplice, ma, invece, coinvolge una serie di aspetti che si sovrappongono e rendono difficile, se non impossibile, una soluzione certa.

Ciò è dovuto da un lato, appunto, alla molteplicità delle norme coinvolte e, dall’altro, a una tecnica legislativa di scarso pregio. Questo pone dei limiti all’azione in autotutela, che si consiglia di riservare unicamente per risolvere situazioni di oggettiva inesistenza della violazione.
Incominciamo ricordando che l’articolo 94, comma 4-bis del codice della strada dispone l’annotazione dei dati del soggetto che, anche a titolo di comodato, ha la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.

La registrazione della disponibilità ha riflessi sull’articolo 196 del codice della strada e, di conseguenza, individua il comodatario registrato come uno degli obbligati in solido previsti dalla citata norma; ulteriore conseguenza è che l’articolo 126-bis, quando richiede che la comunicazione dei dati del conducente sia effettuata dal proprietario, ovvero da uno degli obbligati in solido di cui all’articolo 196 del codice della strada, si riferisce anche al comodatario registrato.

Ovviamente la comunicazione di uno degli obbligati, così come avviene con la sanzione pecuniaria, libera l’altro dall’obbligazione.
Detto questo, va anche ricordata la vicenda che ha determinato l’ulteriore modifica dell’articolo 196 del codice della strada per superare l’impasse creato dall’interpretazione fornita dalla Cassazione per quanto riguarda la responsabilità esclusiva del locatario ex art. 84 del codice.

Il motivo per cui si richiama questa modifica, che apparentemente non riguarda il comodato e l’obbligo di comunicare di dati del conducente, è perché la formulazione della responsabilità solidale in caso di intestazione temporanea ricalca la formula della responsabilità solidale tra locatario e locatrice prima della modifica dell’articolo 196 del codice della strada.

In sostanza, il legislatore è dovuto intervenire sull’articolo 196 del codice della strada per stabilire positivamente che il locatario risponde delle violazioni “in vece” della società intestataria del veicolo locato. Prima, infatti, la Cassazione aveva ritenuto che la società intestataria non fosse esclusa dal rapporto di solidarietà con il locatario e che in sostanza vi fosse una responsabilità alternativa e non esclusiva del locatario.

L’articolo 196, comma 1, per quanto riguarda anche il comodato registrato, dispone che nelle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo, senza usare la locuzione “in vece”, reiterando quanto era avvenuto con la locazione ex art. 84 del codice della strada.

Quindi, al fine di superare questo aspetto sarebbe necessaria una ulteriore modifica dell’articolo 196, salvo sostenere una lettura diversa della norma e individuare nella volontà del legislatore di prevedere nuovi soggetti tenuti alla annotazione nell’anagrafe nazionale dei veicoli al fine di sollevare l’intestatario principale dalla responsabilità solidale, tenuto anche conto della diretta disponibilità del veicolo in capo al soggetto che temporaneamente se lo è intestato; ma, come detto, manca qui la locuzione “in vece”.
Pertanto, il primo passo è costituito dalla decisione di individuare l’intestatario temporaneo come responsabile in solido “in vece” dell’intestatario principale e, quindi, come responsabile esclusivo della circolazione del veicolo.

La scelta, tutto sommato, potrebbe anche ritenersi ragionevole, al di là dell’aspetto letterale sopra evidenziato, pur tenendo conto della modifica che ha interessato solo la locazione ex art. 84.

Se così è, allora si è notificato il verbale a un soggetto non obbligato in solido (pur avendo a disposizione i dati dell’intestatario temporaneo), e che, quindi, non poteva essere chiamato a comunicare di dati del conducente per un veicolo del quale non aveva la diretta disponibilità. Anche questo pare ragionevole, tenuto anche conto che la notifica è avvenuta al comodante per un errore informatico, a quanto si è riferito nel quesito.
Questione ancora più critica riguarda la prosecuzione del primo verbale (quello per la violazione dell’art. 142) che, a quanto si intuisce, non è stato impugnato e, quindi, al netto di una attenta verifica degli atti per stabilire se la notifica si è perfezionata nei modi di legge, si è consolidato come titolo esecutivo nei confronti dell’intestatario principale il quale non potrà proporre ricorso per questioni di merito, ma, al limite, potrà impugnare la cartella o l’ingiunzione di pagamento, ma senza alcuna possibilità di censurare la propria legittimazione passiva che si è consolidata con la notifica del verbale e l’inutile decorso del termine per il pagamento o in alternativa per la proposizione del ricorso.
Concludendo, la decisione sul primo verbale si ritiene scontata in base al fatto che ormai il titolo esecutivo si è formato e il procedimento di riscossione coattiva andrà in danno esclusivamente dell’intestatario principale.

Quanto al secondo verbale, si ritiene si possa fare valere il medesimo principio, tenuto conto dell’inerzia assoluta del proprietario del veicolo che non ha comunicato nemmeno di non essere in grado di indicare il trasgressore eventualmente facendo proprio valere la non disponibilità diretta del veicolo concesso in comodato, ovvero l’assenza di una effettiva obbligazione in costanza della registrazione del veicolo in capo all’intestatario temporaneo a titolo di comodato.

Quindi, si consiglia di non procedere all’annullamento in autotutela, nemmeno se sono ancora aperti i termini di ricorso; soprattutto di non procedere all’annullamento se anche il verbale ex art. 126-bis è già titolo esecutivo.

In caso di ricorso si consiglia di far valere l’assenza di qualsiasi comunicazione, anche negativa e con specifica giustificazione, evidenziando che l’articolo 196 non depone, nemmeno nell’attuale formulazione, per una esclusione del rapporto di solidarietà con l’intestatario principale del veicolo pur in presenza di una intestazione temporanea registrata ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, rimettendosi alla decisione del prefetto o del giudice di pace, stante l’incertezza normativa sintetizzata in premessa.