CASI RISOLTI – Circolazione con veicolo senza copertura assicurativa e applicazione del sequestro

Nel caso di fermo di veicolo non coperto da valida polizza assicurativa. E’ sempre necessario applicare il sequestro amministrativo ex art. 213?

28 Marzo 2023
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IL CASO

In occasione di un controllo stradale, un conducente viene fermato con il veicolo da lui condotto non coperto da valida polizza assicurativa. Durante la compilazione del verbale di contestazione, lo stesso conducente riattiva la polizza per il tramite della propria compagnia e la esibisce alla pattuglia operante con validità per sei mesi da quel momento (come da orario verificato sia da polizza che da banca dati MCTC). Si chiede se in tal caso, fermo restante la validità del verbale per violazione dell’art. 193, comma 2, codice della strada, sia sempre necessario applicare il sequestro amministrativo ex art. 213, oppure, considerata la riattivazione della polizza, questa misura cautelare non trova più applicazione.  E ancora, se manca il sequestro, qualora il conducente non provveda al pagamento della sanzione, è attivabile la procedura di confisca trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta?

Una parte della dottrina ritiene che l’attivazione di una copertura assicurativa con validità di sei mesi sia sufficiente ad evitare il sequestro del veicolo.

Tuttavia non si comprende sulla base di quale norma positiva si possa arrivare a tale conclusione, né pare sufficiente una ricostruzione basata sul fatto che l’articolo 193 privilegerebbe l’aspetto della copertura assicurativa, piuttosto che quella del pagamento estintivo della sanzione.
pertanto, si è del parere contrario, in quanto la confisca si applica, ai sensi dell’articolo 193, nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e l’omessa applicazione della misura cautelare del sequestro potrebbe determinare la sottrazione del veicolo alla confisca senza alcuna conseguenza, in quanto libero da vincoli.

Ovviamente, la confisca resta applicabile anche se non è stato applicato il sequestro (ad esempio nei casi di applicazione delle sanzioni d’ufficio), ma certo è che la confisca si applica nella misura in cui il veicolo è ancora nella legittima disponibilità di colui che ne era intestatario al momento della violazione e il sequestro amministrativo ha proprio la finalità di evitare che il veicolo resti nella libera disponibilità del soggetto obbligato in solido, impedendone la legittima alienazione a terzi e quindi garantendone l’assoggettabilità alla confisca.
Quindi, rispondendo alla domanda finale se il veicolo sia confiscabile trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta anche laddove non sia stato effettuato il sequestro, la risposa è positiva, nei limiti in cui il veicolo sia ancora nella disponibilità di colui che ne era responsabile al momento della violazione.

Se non si è applicato il sequestro può verificarsi che il veicolo non sia confiscabile in quanto già legittimamente ceduto a terzi, come è infatti accaduto in qualche circostanza in cui è stato seguita una diversa prassi.
Il pagamento immediato della copertura assicurativa, ma non della sanzione, potrà al massimo consentire la circolazione su strada del veicolo sequestrato, sino al luogo indicato per la custodia, ma non è previsto che il solo pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi dia luogo alla inapplicabilità del sequestro del veicolo.

Infatti, il comma 4 dell’articolo 193 del codice della strada dispone che l’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Se poi su strada, una volta redatto il verbale, il conducente riesce non solo a riattivare la copertura assicurativa per sei mesi, ma anche ad effettuare un bonifico istantaneo verificabile o ad effettuare un pagamento tramite il POS, allora si potrà non procedere alla effettiva applicazione del sequestro, dando atto che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta e attivata la copertura assicurativa per almeno sei mesi.