Crollo nel corso dei lavori e titolo per la ricostruzione

Proclamandosi, da tempo, l’obiettivo di eliminare – o quanto meno ridurre, il consumo di suolo, dire che la ristrutturazione edilizia è, da tempo, intervento gettonatissimo, se non il più gettonato – e destinato ad esserlo sempre più, è dire cosa tutto sommato scontata.

E sono note le vicende che, a fare tempo dall’entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia, hanno interessato la definizione normativa di questo intervento, vicende che qui di sèguito sintetizzo.

Pur formalmente non abrogando la definizione recata della lettera d), art. 31, comma 1, legge n. 457/1978 (ancóra oggi formalmente vigente), il novello T.U. cit. ha imposto la distinzione, nell’àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia, tra quelli di ristrutturazione “leggera” (art. 3, comma 1, lettera d), T.U.) e quelli di ristrutturazione “pesante” (art. 10, comma 1, lettera c), T.U.), ricomprendendo, nella neo-introdotta nozione di ristrutturazione “leggera”, gli interventi di demolizione e (purché con) fedele ricostruzione, fino ad allora considerati dalla giurisprudenza penale, come interventi di “nuova costruzione” (per tutte, Cass. pen., sez. III, n. 413/2001, in Guida al diritto, 2001, 8, 83).

 

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