CASI RISOLTI – Incidente stradale, revisione del veicolo e inosservanza della distanza di sicurezza tra veicoli

Gli organi di polizia stradale sono tenuti a segnalare i veicoli a motore ed i rimorchi che hanno subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza della circolazione

14 Aprile 2023
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Indipendentemente dalla tipologia del sinistro e a prescindere dall’obbligo delle revisioni periodiche, gli organi di polizia stradale che hanno proceduto ai rilievi di un incidente stradale sono tenuti a segnalare, al competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, i veicoli a motore ed i rimorchi che hanno subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza della circolazione, per essere sottoposti a revisione singola ai sensi dell’art. 80, comma 7, del codice della strada.

Al fine, quindi, di impedire il reinserimento nella circolazione stradale di veicoli che, a seguito dei danni riportati, abbiano perduto la loro efficienza e che non abbiano più i prescritti requisiti di sicurezza, tale norma dispone che sia l’organo di polizia intervenuto per gli accertamenti relativi all’incidente a darne notizia affinché i veicoli stessi vengano sottoposti all’esame tecnico del competente ufficio della Motorizzazione.

A seguito della segnalazione dell’organo di Polizia Stradale, l’ufficio provinciale della motorizzazione invia all’interessato, mediante raccomandata, il provvedimento di revisione singola del veicolo entro 30 giorni.

Dalla ricezione della raccomandata non è consentita la circolazione del veicolo fino a che non sarà ritenuto idoneo in sede di revisione.

La visita di revisione singola è di esclusiva competenza della Motorizzazione Civile, pertanto non potrà essere espletata da una autofficina autorizzata.

Nella circostanza, si tenga presente che qualora l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, sia stata determinata a seguito di collisione con grave danno ai veicoli per inosservanza delle disposizioni sulla “distanza di sicurezza tra veicoli”, le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 149 codice della strada sono aumentate, con sospensione della patente di guida in caso di recidiva biennale.

Le sanzioni previste per le violazioni all’art. 149 in materia di distanza di sicurezza tra veicoli vanno calibrate non solo, come sopra già specificato, in ragione della gravità del danno materiale che ne deriva, ma tenendo conto anche della gravità delle eventuali lesioni.

Ai sensi dell’art. 149, comma 6, se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente che viola le norme sulla distanza di sicurezza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo e le conseguenti sanzioni accessorie della sospensione e revoca della patente di guida ex art. 222 codice della strada.

 

 

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