CASI RISOLTI – Annullamento in autotutela per verbali non pagati ma viziati da errori

Ingiunzioni di pagamento per verbali non pagati

10 Maggio 2023
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IL CASO

L’ufficio ha emesso ingiunzioni di pagamento per verbali non pagati. A seguito della notifica degli atti sono emersi errori per cui, in alcuni casi, i decreti sono stati erroneamente redatti. Ritenendo possibile l’annullamento in autotutela, si chiede quale atto amministrativo vada redatto (determina?). Allo stesso modo, se sia possibile un provvedimento di rateizzazione. Inoltre, si chiede, non avendo avuto modo di farlo tempestivamente, se sia opportuno rendere esecutivi verbali prescritti perché relativi al 2017 ed eventualmente i rischi in cui si incorre nel non farlo. 

Il quesito propone tre ordini di interrogativi.
Il primo però non è chiaro. Non si capisce se ci si riferisce alla fase esecutiva del procedimento sanzionatorio e se le ingiunzioni di pagamento siano in realtà ingiunzioni fiscali, oppure se il caso riguarda verbali per violazioni a norme diverse dal codice della strada e l’ingiunzione di pagamento da voi citata sia in realtà l’ordinanza ingiunzione ex articolo 18 legge 689/1981.
Ad ogni buon conto, in entrambi i casi la risposta è positiva. Certamente si può, anzi si deve, procedere, ad istanza di parte o d’ufficio, ad annullamento in autotutela di qualsiasi atto se presenta vizi oggettivi ed incontrovertibilmente tali, in relazione ai quali non debba essere attivata alcuna valutazione discrezionale.
Nella prima ipotesi (ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, ove l’ente abbia deciso di attivare il procedimento di esecuzione della sanzione con tale strumento senza procedere a ruolo con affidamento ad ADR), la logica vuole che si proceda ad annullamento, totale o parziale, con la stessa tipologia di atto monocratico con cui è stato confezionato il provvedimento da correggere, ancorché in questo caso di diverso contenuto.

È utile fare una distinzione: se si deve annullare completamente è da preferire una determinazione dirigenziale ancorata all’articolo 21-nonies della legge 241/1990, come norma di conferimento del potere. Se, invece si tratta di un annullamento parziale e residua un qualche obbligo di pagamento, il consiglio è di muoversi con la stessa ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, dando conto delle motivazioni.
Il secondo quesito riguarda la possibilità di rateazione.
Anche qui prendiamo in considerazione le due ipotesi.
Trattandosi (eventualmente) di ordinanza-ingiunzione ex articolo 18, legge 689/1981 la rateazione è consentita ai sensi dell’articolo 26 della legge 689/81. La norma precisa che l’autorità amministrativa che ha applicato una sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ove, al contrario, si opti per l’ipotesi dell’ingiunzione fiscale e, di conseguenza, trovandosi in fase di esecuzione della sanzione, la rateazione è possibile in base a norme interne solitamente contenute nel regolamento delle Entrate ove è senz’altro presente una norma che consente di sottoporre a rateazione qualsiasi entrata, ancorché di natura sanzionatoria.
Non è invece possibile arpionare l’articolo 19 del d.lgs. 112/1999 – ove è previsto che la rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate – atteso che si tratta di disposizione dettata a proposito della procedura tramite ruolo. È però possibile con una opportuna norma regolamentare interna estenderne i contenuti, se del caso con adattamenti, alla procedura per ingiunzione fiscale.
Con il terzo quesito si chiede se l’ufficio debba procedere a formare il ruolo o diversamente avviare il procedimento esecutivo con ingiunzione fiscale, in relazione a verbali già prescritti.
In disparte la considerazione che lasciar prescrivere verbali comporta il potenziale insorgere di responsabilità di diversificata natura, in pura linea teorica la risposta è affermativa, dal momento che l’eccezione di prescrizione deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse e che non è dovuta la ripetizione di un pagamento in adempimento di un debito prescritto. Ma, sul piano sostanziale, logico e sistematico, la risposta non può che appalesarsi di contenuto negativo.
Se, come dice la legge 241/1990, dobbiamo essere responsabili di un giusto procedimento, quale giusto procedimento può esserci se lo stesso è iniziato per crediti già prescritti.
Quindi, si ritiene doveroso che il responsabile del procedimento dia conto della avvenuta (certa) prescrizione e proceda ad annullare con propria D.D. (o provvedimento monocratico analogo) quei verbali ormai già estinti per prescrizione.

 

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