CASI RISOLTI – Impianti pubblicitari e distanze nei centri abitati
IL CASO
Ai sensi del regolamento di attuazione art. 51 comma 4: “le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia”. In centro abitato, si può installare un impianto pubblicitario perpendicolare all’asse della strada, lato corsia a scendere, quando a meno di 25 metri nella corsia a salire insiste un’intersezione?
Ai sensi dell’art. 51, comma 5, in riferimento al posizionamento di insegne d’esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, entro i centri abitati, tenendo conto che il regolamento Comunale non ha previsto distanze minime in deroga, le norme di cui ai commi 2 e 4 e quella di cui al comma 3, lett. c, non si applicano. Ciò significa che bisogna considerare comunque come divieti le previsioni del comma 3, lett. a, b, d, e, f, g, h?
Occorre partire dalla considerazione del concetto di direttrice di marcia e tenere conto della finalità della norma relativa all’effetto presuntivamente distraente della pubblicità, tanto è vero che si parla sempre di pubblicità sulle strade o comunque in vista di esse. Quindi, si deve tenere conto se l’impianto pubblicitario perpendicolare all’asse stradale è bifacciale o monofacciale, cioè da che parte si vede rispetto alle singole direttrici di marcia.
Correttamente, ad esempio, in un regolamento sugli impianti pubblicitari di un Comune si legge che “Per direttrice di marcia s’intende l’intera carreggiata della strada comprendente tutto ciò che entra nel cono visivo del conducente”.
Quindi, ove si trattasse di cartello bifacciale, si dovrebbero tenere in considerazione entrambe le direttrici di marcia (ove si tratti, ovviamente, di strada a doppio senso).
La seconda parte del quesito fa invece riferimento alla collocazione delle insegne di esercizio parallelamente al senso di marcia dei veicoli in centro abitato, poste in aderenza agli edifici e, quindi, a una questione del tutto diversa.
La disposizione regolamentare prevede in tal caso una deroga unicamente in relazione alle prescrizioni dei commi 2 e 4 dell’articolo 51, oltre a quella del comma 3. lett. c).
Quindi, restano efficaci i divieti delle restanti lettere del comma 3 citato, compreso il divieto di collocazione di qualsiasi tipo di impianto in corrispondenza delle intersezioni stradali.
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