L’art. 128 C.d.S. sancisce che la revisione della patente debba essere disposta laddove sorgano dubbi sulla permanenza in capo all’interessato dei requisiti psico-fisici e tecnici. È obbligatoria, ai sensi del comma 1-ter, ogni volta che un conducente, coinvolto in un sinistro, abbia provocato lesioni gravi alle persone e gli sia stata contestata un’infrazione a detto codice comportante la sospensione della patente.
Il G.A. deve solo vagliare se il competente ufficio della Motorizzazione «abbia dato adeguatamente conto della sussistenza di fondati dubbi circa il mantenimento in capo all’interessato dei requisiti psico-fisici e tecnici indispensabili per poter conseguire e/o conservare la patente di guida» come per altro sancito dall’art. 128, comma 1-ter.
La motivazione del provvedimento contestato era adeguata perché basata su queste circostanze e sulla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia stradale.
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