Il deposito temporaneo ricorre in presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, intendendo per essa l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tale deposito è lecito se vengano rispettate le condizioni, anche di durata temporanea, e di altro genere connesse alla natura dei rifiuti – Corte di Cassazione, 08/04/2014 n. 15659
Leggi anche
Decreto rifiuti: il rapporto tra articolo 15 codice della strada e TUA e le altre modifiche al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Approfondimento di Massimo Ancillotti
Massimo Ancillotti
25/08/25
Decreto rifiuti: ancora modifiche (dirette ed indirette) al codice della strada
Approfondimento di Massimo Ancillotti
Massimo Ancillotti
13/08/25
Cessazione della qualifica di rifiuto: il Ministero chiarisce le procedure applicabili
Risposta interpello Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 luglio 2025
07/08/25
Rifiuti: al via le nuove regole europee per tracciare le spedizioni di rifiuti
Regolamento Commissione europea 2 luglio 2025, n. 1290
16/07/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento