Non risponde di omissione di atti d’ufficio l’agente che da solo in servizio rifiuta un intervento di fronte al disturbo della quiete pubblica determinata da un pubblico intrattenimento, esercitando una discrezionalità giustificabile dalla difficoltà di gestire una situazione così complessa da non poter essere risolta senza l’ausilio delle Forze dell’ordine. Cassazione penale, sez. VI, 26/6/ 2013, n. 27905
Leggi anche
Registro telematico dei veicoli fuori uso: nuova circolare operativa
Circolare Ministero dell’interno 31/3/2025, prot.300/STRAD/1/0000009837.U/2025
15/04/25
Maltrattamenti di animali da circo
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione (sez. III Pen.) 21 gennaio 2025, n. 2372
Giuseppe Carmagnini
27/03/25
Pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati: i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente
Risposta interpello Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 3 marzo 2025 n. 39761
13/03/25
Registro unico telematico veicoli fuori uso (RVFU): al via l’obbligo dal 7 giugno
Decreto Dirigenziale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17/2/2025 n. 15
20/02/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento