Affinché si verifichi la condizione di cui all’art. 186, comma 2-bis, per la Corte di Cassazione non è necessario che il sinistro provocato dal conducente in stato di ebbrezza alcolica abbia coinvolto altri veicoli o utenti della strada. I giudici della Suprema Corte hanno infatti deciso che “il concetto di incidente stradale richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dai comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente”.
Sinistro provocato in stato di ebbrezza
La nozione di incidente è da intendersi in senso ampio e pertanto l’aggravante prevista dal CdS si applica anche quando l’incidente coinvolge il solo veicolo guidato dal trasgressore
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