Il caso
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui gli era stato imposta la revisione della patente che aveva conseguito nel 2015, mediante sottoposizione a nuovo esame. L’atto impugnato faceva riferimento ad una segnalazione della Polizia Municipale nella quale si affermava che, in occasione di un controllo dell’autoveicolo guidato dal ricorrente, erano sorti dei dubbi agli operatori circa la capacità di comprendere l’italiano.
Il Tribunale Amministrativo Regionale evidenzia come “la sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della motorizzazione civile ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida non esime la predetta Autorità dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i concreti dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati”.
Per i giudici del TAR Emilia Romagna, infatti, “appare singolare che un soggetto che ha conseguito la patente nel 2015 sottoponendosi ad un esame presso una motorizzazione italiana, l’anno successivo mostri di non conoscere la lingua italiana; viene naturale chiedersi come abbia potuto circolare senza causare alcun sinistro stradale. Peraltro la conoscenza della lingua italiana non è condizione per conseguire la patente di guida, ma appare singolare che un individuo di nazionalità straniera che vive ormai stabilmente con il proprio nucleo familiare in Italia non conosca la nostra lingua.”
Consulta la Sentenza TAR Emilia Romagna del 27.10.2016 n. 894
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