Il ricorso è respinto. I giudici proseguono al respingimento del ricorso, ricordando che secondo l’orientamento della giurisprudenza, “vale il principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’ apparecchio”.
Alcoltest: spetta all’imputato provare anomalie nel funzionamento dello strumento
Risultati dell’alcolemia ottenuti con l’etilometro: eventuali anomalie nel funzionamento o nell’uso dello strumento devono essere dimostrate dall’imputato.
Un uomo condannato ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada, “guida sotto l’influenza dell’alcool“, ricorre in Cassazione lamentando la mancata prova dell’omologazione e della revisione annuale dell’etilometro.
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