Assunzioni: rapporto tra il comma 557-ter dell’art.1, della legge n.296/2006 e l’art. 208 Codice della Strada – a cura di L. Boiero

3 Novembre 2014
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Com’è noto, il comma 557-ter dell’art.1, della legge n.296/2006 (comma aggiunto dall’art.14, comma7, del d.l. n.78/2010) dispone che “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, il quale art.76, comma 4, dispone che [in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente] “è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”.

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