Aumento obbligato dei fondi se crescono i dipendenti

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1 Luglio 2020
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Arturo Bianco –quotidianoentilocali.ilsole24ore.com  – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
Comuni e Regioni in cui aumenta il numero dei dipendenti rispetto a quelli in servizio al 31 dicembre 2018 devono aumentare il fondo per la contrattazione decentrata e il fondo per le posizioni organizzative. È l’effetto determinato dall’articolo 33 del Dl 34/2019 applicabile per le Regioni dallo scorso 1° gennaio e per i Comuni dal 20 aprile. Si attende l’emanazione delle regole per le Provincie e le Città metropolitane. I decreti attuativi precludono il taglio di questi fondi in caso di diminuzione del personale. La concreta applicazione di queste disposizioni sta sollevando numerosi dubbi che non sono stati fin qui chiariti dalle indicazioni ministeriali, anche se si incontra qualche utile spunto nel Conto annuale del personale che, sulla base delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, tutte le Pa devono inviare entro luglio. L’incremento va ovviamente in deroga al tetto del salario accessorio del 2016. La prima indicazione è che si tratta di un aumento obbligatorio: la disposizione utilizza infatti il verbo al modo indicativo, per cui occorre dare attuazione alla prescrizione. L’incremento, in assenza di indicazioni legislative, non può che essere effettuato utilizzando gli istituti previsti dal contratto nazionale. In primo luogo, inserendo i risparmi della Ria e degli assegni ad personam dei cessati, senza che queste risorse vadano comprese -come previsto normalmente- nel tetto del fondo per il salario accessorio. Inoltre, se c’è un aumento stabile del numero di dipendenti, si deve fare ricorso all’articolo 67, comma 5, lettera a) del contratto nazionale del 21 maggio 2018, cioè l’incremento in caso di implementazione della dotazione organica. Se invece l’aumento dei dipendenti ha un carattere contingente, si può fare ricorso sia all’articolo 67, comma 4, cioè l’incremento fino all’1,2% del monte salari 1997, sia al comma 5, lettera b), dello stesso articolo, cioè all’aumento legato al raggiungimento di specifici obiettivi. La misura dell’incremento è rigidamente fissata dalla norma: occorre garantire l’invarianza del trattamento economico accessorio medio pro capite del personale per l’anno 2018. Dal che si deduce che si deve fare riferimento al dato dell’incidenza media effettiva del salario accessorio e non alla media aritmetica del personale in servizio. Mancano indicazioni sull’inclusione o meno del personale a tempo determinato nella base di calcolo, indicazioni che peraltro non sono mai arrivate neppure sull’applicazione delle previsioni dettate dal Dl 78/2010 che imponevano il taglio del fondo in caso di diminuzione del personale in servizio. Il tema è quanto mai importante, soprattutto per gli enti che stanno stabilizzando lavoratori precari, quindi che registrano un aumento del personale a tempo indeterminato, ma non del numero complessivo del personale in servizio. Il suggerimento è quello di dare corso a un incremento del fondo nel caso in cui nella sua costituzione non si sia tenuto conto del personale a tempo determinato. Infine, la norma fa espressamente riferimento non solo al fondo per il personale, ma anche a quello per il salario accessorio delle posizioni organizzative. Per cui nell’ipotesi di aumento del personale si deve andare a ritoccare in aumento anche questo fondo: in assenza di specifiche indicazioni si suggerisce che ciò si concretizzi avendo cura di lasciare invariato il peso del fondo per le posizioni organizzative rispetto a quello per il salario accessorio. Ovviamente, i Comuni senza dirigenti che hanno incrementato il fondo per le posizioni organizzative tagliando le proprie capacità assunzionali non devono tenere conto di tale aumento, che è stato finanziato -sulla base di una specifica disposizione di legge- e attingendo a specifiche voci.

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