Sicuramente se è vietata la sola sosta, in genere la fermata è consentita se non reca intralcio e in presenza del conducente che possa così riprendere immediatamente la marcia, appena finita l’esigenza di brevissima durata.
Quanto alla definizione di esigenza di brevissima durata, ovviamente, non esiste una quantificazione temporale, ma la si può ricavare da quella che si può considerare la prima esigenza della fermata e cioè quella costituita dalla salita o discesa dei passeggeri.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114) – Nuovo codice della strada
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