IL CASO
L’intestatario del veicolo nonché conducente è persona extracomunitaria, ma residente in Italia da più di tre mesi e con patente di guida italiana. Facendo la visura della patente di guida, emerge “Condizione di residenza: soggetto irreperibile”. Detta irreperibilità, viene confermata dal Comune dell’ultima residenza. Pertanto, è passibile di sanzione ex art. 93-bis, commi 1-7, codice della strada?
Dispone l’articolo 93-bis, comma 1, del codice della strada che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano nazionalizzati.
Non vi è dubbio che si faccia riferimento alla residenza anagrafica nel testo della norma introdotta per limitare il fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli.
La situazione degli irreperibili all’ultimo indirizzo di residenza registrato in una anagrafe nazionale pone problemi operativi a vari livelli, non certo di semplice soluzione.
Quanto invece alla notifica regolata dal codice civile, in questo caso la questione è semplice, poiché comunque si effettuerà all’ultimo indirizzo di residenza conosciuto e si perfezionerà a tutti gli effetti decorsi venti giorni dall’affissione all’albo del comune di ultima residenza nota.
Sul caso specifico occorre però porsi degli interrogativi; poiché il conducente è titolare di patente italiana si suppone sia stato residente per ben oltre tre mesi in Italia e sarebbe utile sapere per quanto è stato residente reperibile, quando è stata dichiarata l’irreperibilità e il motivo della dichiarazione, anche per verificare se i tre mesi utili per la nazionalizzazione del veicolo siano già decorsi e se il proprietario abbia trasferito la propria residenza all’estero riesportando il veicolo, per poi essere occasionalmente presente in Italia.
A tal fine, visto che, a quanto pare, il soggetto ha avuto e forse ha ancora stretti legami con l’Italia, si consiglia di verificare anche la situazione lavorativa (tramite il centro per l’impiego e la visura INPS) e l’eventuale presenza attuale dei familiari, nonché la posizione sul territorio nazionale per quanto riguarda il titolo di soggiorno.
In generale, ai fini di ciò che ci interessa, va considerato residente anche chi è residente di fatto, ma non ancora iscritto o chi è stato dichiarato irreperibile nell’anagrafe della popolazione residente di un comune, pur essendo residente in un altro luogo non dichiarato, poiché altrimenti la condizione di residente sarebbe legata alla volontà di rispettare la normativa di settore e non a una situazione effettiva, tanto è vero che le mutazioni anagrafiche possono essere registrate anche d’ufficio a seguito di accertamenti ordinati dall’ufficiale dell’anagrafe, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge anagrafica.
Infatti, il regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989) dispone che le persone si intendono residenti nel comune se in questo hanno la propria dimora abituale e non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata (art. 3). Poi di parla di un obbligo di rendere le dichiarazioni ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe, che è personale per i soggetti maggiorenni capaci di intendere e di volere. Inoltre, i senza fissa dimora si considerano residenti nel comune dove hanno stabilito il domicilio.
Quindi, come tutte le iscrizioni in un registro pubblico, anche la residenza è dichiarativa e non viene meno la residenza ai fini anagrafici per il fatto che una persona, in violazione di legge, ometta di dichiararla e, infatti, la residenza anagrafica postula una presunzione che può essere superata dalla prova contraria, proprio come avviene con la dichiarazione di irreperibilità o per l’iscrizione d’ufficio da parte dell’ufficiale dell’anagrafe, ovviamente sulla base di elementi si rilevanza oggettiva.
Ovviamente, in assenza di tali elementi prevarrà la dichiarazione di irreperibilità e la circolazione alla guida del veicolo immatricolato all’estero resterà in un limbo normativo, non potendo trovare applicazione l’articolo 93-bis.
Peraltro, ove manchi la prova della residenza all’estero, ferma restando la difficoltà di accertare la presenza del veicolo in Italia per oltre un anno, sarà difficile anche applicare l’articolo 132 del codice della strada.
In ogni caso, trattandosi di veicolo immatricolato all’estero non registrato trova, almeno, applicazione l’articolo 207 del codice della strada.
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