Documenti di circolazione: nuove regole

28 Ottobre 2014
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Entrano in vigore il prossimo 3 novembre le nuove regole in materia di aggiornamento della carta di circolazione. Per essere precisi nulla cambia per le modalità “classiche” di variazione della disponibilità di un veicolo, quali la proprietà, la locazione, l’usufrutto e l’acquisto con patto di riservato dominio.
Si aggiunge invece, con una decorrenza entrata in vigore non a “norma di legge” bensì a “norma di circolare”, l’obbligo di regolarizzare le variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
Tanto si è già scaritto per cui le considerazioni che qui si vogliano riguardano due problemi derivanti dal mancato coordinamento di norme.
Art. 196 – Siamo così sicuri che la nuova figura dell’utilizzatore del veicolo, con aggiornamento della carta di circolazione, sia obbligato in solido sollevando il proprietario (o locatore) da obblighi? Non mi pare: forse sarebbe stato meglio modificare anche l’art. 196 C.d.S., ma questo non è avvenuto.
Allo stato attuale, pertanto, se non vi sono dubbi sull’obbligato in solido in caso di locazione (ma non erano necessari questi nuovi adempimenti per dirci questo, già lo si sapeva che è il locatario che risponde in solido), non pare così assodato (anzi, a parere di chi scrive non ricorre proprio il caso) che il “comodatario”, cioè colui che detiene la cosa (nel nostro caso più di 30 gg), sia obbligato in solido: quest’ultimo resta il “comodante”, con facoltà, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 196 C.d.S., qualora abbia versato la somma stabilita per la violazione, di regresso nei confronti dell’autore della violazione stessa.
Pare pertanto che i nuovi adempimenti, più che individuare correttamente gli obbligato in solido, che non cambiano rispetto a quelli che già conosciamo, abbiano una certa utilità nell’individuare l’effettivo utilizzatore a fini fiscali/tributari ed assicurativi.

Art. 126-bis – La sanzione per la mancata comunicazione dei dati del soggetto responsabile della violazione è applicabile al proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, e solo qualora l’omissione sia avvenuta, senza giustificato e documentato motivo. E’ evidente che, se il nuovo art. 94/4-bis non sarà adeguatamente coordinato (e non lo può fare una circolare) col 196 e col 126-bis, di fatto il soggetto che cede il veicolo in disponibilità (per esempio in comodato) il veicolo, avrà giustificato motivo per la mancata comunicazione, e l’eventuale intimazione al comodatario, se non ottemperata, non potrà essere sanzionata. Per non farsi decurtare i punti sulla patente, quindi, almeno nei casi di mancata contestazione, è sufficiente dare in comodato il veicolo e far annotare in tal senso il documento di circolazione. Il comodante avrà giustificato e documentato motivo, mentre il comodatario, per mancato coordinamento normativo, non potrà essere sanzionato per l’inottemperanza.
E’ certamente questa un’interpretazione provocatoria: ma è quello che è scritto nella norma. In caso di ricorso ne vedremo delle belle: almeno fino a quando non si sarà creata una adeguata giurisprudenza oppure il codice sarà cambiato.

Se a questo aggiungiamo che, da un paio di anni, con le nuove immatricolazioni di rimorchi, quelle che iniziano con la lettera “X”, l’obbligato in solido non è più il soggetto riferito alla motrice ma al rimorchio, capiamo come sarà sempre più difficile individuare l’effettivo responsabile di una violazione.

M. Marchi