Nel provvedimento oggetto del pronunciamento ministeriale, veniva disposto il divieto di campeggio e di sosta per gli autocaravan e per i veicoli similari, finalizzata al pernottamento, su tutto il territorio comunale.
Considerata la normativa di riferimento, il Ministero ne ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza comunale, in quanto discriminatoria nei confronti dei possessori e utilizzatori di tale tipologia di veicoli.
Analizziamo la normativa di riferimento, per addivenire alla migliore soluzione al problema, che sia conforme al dettato legislativo.
Innanzitutto, per quanto riguarda la tipologia di veicoli, si tratta degli autocaravan e dei veicoli similari.
Per autocaravan, l’articolo 54, comma 1, lettera m), codice della strada, intende “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”.
Per veicoli similari possiamo intendere i caravan, classificati, all’articolo 56, codice della strada, come rimorchi e definiti, al comma 1, lettera e), come “rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo”…
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