La dichiarazione di incostituzionalità, alla quale consegue che tutti gli apparecchi destinati alla misurazione della velocità ai fini dell’accertamento delle violazioni dell’articolo 142 del codice della strada devono essere sottoposti alle verifiche periodiche e alla taratura, smentisce le indicazioni ministeriali a suo tempo impartite e impone una pronta risposta dei Ministeri, che dovranno chiarire alcuni aspetti che la Corte ha lasciato in sospeso.
Infatti, i due Ministeri competenti, con la circolare congiunta che si ripropone, hanno fornito indicazioni diverse, smentite dalla sentenza in commento.
Gli apparecchi che funzionano in maniera completamente automatica sono soggetti a una verifica periodica, di norma annuale e comunque secondo quanto disposto dai decreti di approvazione e dai manuali d’uso. Secondo i Ministeri, gli apparecchi che possono essere impiegati esclusivamente sotto il controllo di almeno un agente sono, invece, esclusi da tale obbligo in quanto muniti di sistemi di autodiagnosi che avvisano l’operato dell’eventuale malfunzionamento. Comunque, anche per questi strumenti occorre rifarsi al decreto di approvazione e al manuale d’uso al quale l’utilizzatore deve attenersi.
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