Conducenti professionali – Utilizzo delle deroghe (I parte)

di Gianni Ferri

7 Aprile 2021
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Con notevole ritardo rispetto alla pubblicazione in G.U.U.E. del Regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020 (L. n. 249, del 31 luglio 2020) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato alcune indicazioni operative per la corretta applicazione di specifiche parti del c.d. “pacchetto mobilità”.

Sicuramente al ritardo ha contribuito la scarsa precisione con cui è stato redatto il testo normativo, probabilmente dovuta alle difficoltà nel raggiungere un compromesso che ottenesse il necessario consenso assembleare. Difficoltà che si è poi immediatamente manifestata con il deposito di 8 ricorsi, e non solo dell’Europa orientale, contro alcuni aspetti del “pacchetto” stesso.

A questo si aggiunge una oggettiva difficoltà interpretativa di alcune norme, alle quali il Ministero ha dato una lettura forse troppo restrittiva in relazione alle intenzioni del legislatore.

In questa prima parte si affrontano le modifiche introdotte all’articolo 12 del Regolamento 561/2006, che, come è noto, introduce due nuove deroghe che consentono al conducente, in presenza di circostanze eccezionali, di derogare al limite del periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, a condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale.

 

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