Criteri di applicabilita’ dell’art.727 bis c.p. in materia di tutela di specie animali

25 Gennaio 2022
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La fattispecie di cui all’articolo 727 bis cod. pen è stata introdotta dal legislatore nazionale tramite l’articolo 1 del d. Igs. 7 luglio 2011, n. 121.

L’intervento normativo ha avuto come fine quello di adempiere agli obblighi imposti a livello europeo in materia di tutela penale dell’ambiente.

La disposizione persegue infatti il fine di tutelare le specie animali o vegetali selvatiche protette. Per esse si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE (articolo 1, comma 2, d. Igs. 121/2011).

 

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di Luca Ramacci

Il manuale è articolato in tre parti:
1) il ruolo della Polizia Giudiziaria nel contesto delle norme del vigente codice di procedura penale;
2) l’attività di Polizia Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale;
3) l’applicazione specifica degli istituti giuridici, in precedenza esaminati, alla tutela dell’ambiente in generale e alle indagini in materia di: violazioni urbanistiche ed edilizie; violazioni delle norme sulla tutela del paesaggio e del territorio; inquinamento idrico; inquinamento da rifiuti; inquinamento da sostanze pericolose; inquinamento atmosferico; inquinamento da rumore; animali; delitti contro l’ambiente.

 

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