Detenzione di stupefacenti per uso personale – valutazione della cassazione penale

Approfondimento di Saverio Linguanti

10 Febbraio 2022
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Relativamente al delitto previsto dal DPR n. 309 del 1990 articolo 73 comma 4, cioè detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana in parte sulla persona ed in parte presso la propria abitazione, la Corte di Cassazione sezione IV con sentenza n. 3298 del 31 gennaio 2022 ha confermato un orientamento pressochè costante sull’elemento di prova dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio.

L’imputato nel caso di specie aveva proposto ricorso contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano all’esito di giudizio abbreviato il 30 luglio 2020, in relazione al delitto dell’articolo 73 comma 4 del DPR n. 309/1990, appunto la detenzione in parte sulla persona e in parte presso la sua abitazione, di sostanza stupefacente del tipo marijuana .

Con l’unico motivo di ricorso il soggetto aveva denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione a proposito della rilevanza penale del fatto, deducendo che la Corte di merito non aveva convenientemente motivato in relazione alla possibile destinazione dello stupefacente ad uso esclusivo ,e che il soggetto medesimo non era stato fermato in attività di spaccio . Secondo il ricorrente non appare logico argomentare la finalità di cessione a terzi solo dalla detenzione di taluni quantitativi di stupefacente, e che i giudici avrebbero dovuto considerare anche che la madre e la sorella avevano affermato che erano loro stesse a fornire denaro affinchè il soggetto acquistasse la sostanza, confermando il fine del consumo personale degli stupefacenti essendo il soggetto solito “fumare” la sera, davanti alla televisione .

I supremi giudici della IV sezione della Cassazione Penale hanno tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso perchè manifestamente infondato riconfermando che “il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione .(principio affermato ex multis da Sez. 6, Sentenza n. 11025 del 06/03/2013) .

Al tempo stesso i giudici hanno chiarito che il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale (Sez. 6, Sentenza n. 9723 del 17/01/2013 ) richiamando precedenti pronunce nelle quali la Corte ha valorizzato i dati della degradabilità della sostanza per la volatilità del principio attivo della canapa indiana e del tempo necessario all’imputato per esaurirla da solo .

Nel caso di specie, la destinazione allo spaccio dello stupefacente era stata riconosciuta dalla Corte di merito valorizzando sia lo stupefacente che il soggetto deteneva sulla sua persona mentre si trovava nella pubblica via (19,5 grammi, oltretutto suddivisi in dosi), sia il possesso di una somma di danaro pari a 290 Euro (che però non gli aveva impedito di tentare un furto in un negozio), ma anche il quantitativo di marijuana ben maggiore che egli deteneva in casa (104,6 grammi).

Secondo la Corte di Cassazione sezione quarta il percorso argomentativo fatto dal Tribunale di Milano appariva del tutto corretto e logico, e rispetto ad esso sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata , cosi come preclusa al giudice di legittimità “l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

 

PER APPROFONDIRE

Corte di Cassazione Penale 31/1/2022 n. 3298
Detenzione di sostanze stupefacenti