Dispositivi segnaletici e di rilevazione di infrazioni: omologazione e approvazione

L’approvazione dell’apparecchio si distingue dall’omologazione solo per la mancanza di norme tecniche di riferimento nel primo caso, ma il risultato positivo della procedura è idoneo a legittimare l’impiego degli strumenti di controllo della velocità

21 Marzo 2018
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La procedura per l’omologazione/approvazione dei dispositivi segnaletici e di rilevazione di infrazioni, prevista dall’art. 45, comma 6, del vigente Codice della strada è regolata dall’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice.

L’approvazione dell’apparecchio si distingue dall’omologazione solo per la mancanza di norme tecniche di riferimento nel primo caso, ma il risultato positivo della procedura è idoneo a legittimare l’impiego degli strumenti di controllo della velocità.

La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, mentre per il secondo manca tale riferimento. Pertanto, i dispositivi approvati possono essere richiamati a successiva verifica qualora sia emanata una norma tecnica, per valutare la rispondenza degli stessi alle nuove specifiche richieste.

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