Inoltre, ha ribadito che l’accertamento eseguito ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 121/2002, cit., è oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell’art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è – a differenza che nella seconda ipotesi – direttamente gestita dall’organo di polizia operante.
In definitiva, cioè, l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 d.l. cit. è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (art. 4, comma 1, d.l. cit.), non anche di quelle “direttamente gestite” – come nella specie dagli organi di polizia.
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