Gestione delle multe stradali

Deliberazione Autorità Nazionale Anticorruzione 21/6/2022 n. 294

12 Luglio 2022
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Richiamo dell’Anac al comune di Cosenza per aver inserito nel bando di gara per il servizio di gestione delle multe stradali requisiti eccessivamente restrittivi della concorrenza e sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto. Lo stabilisce l’Autorità nella delibera 294 del 21 giugno 2022.Nel disciplinare di gara, tra i requisiti richiesti dal comune di Cosenza c’è quello di aver svolto un servizio analogo a quello di gestione del servizio dei verbali di infrazione al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale in almeno tre comuni con un numero minimo annuo di procedimenti gestiti pari o superiori a 50.000 (cinquantamila) per ciascun comune, quindi un totale di 150.000 procedimenti. La scelta – si è giustificato il Comune – è fondata sul numero dei verbali di contravvenzione emessi negli ultimi anni, tra i 48.684 del 2020 e i 68.440 del 2021. Ma, sottolinea Anac, il requisito minimo richiesto è aver gestito almeno 150.000 verbali di contravvenzione per ogni anno quindi appare sproporzionato perché ammonta a più del doppio rispetto alle reali esigenze comunali. Anac ricorda che la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità che gli consente di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma ma sempre nel rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità rispetto all’oggetto dell’appalto.La stessa Autorità, nella delibera n. 830 del 27 luglio 2017, ha stabilito che “i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto”.

Il consiglio Anac ritiene quindi che l’operato della stazione appaltante risulti non conforme alla normativa di settore ed alle indicazioni della lex specialis di gara avendo formulato un’interpretazione della clausola inerente i requisiti di capacita tecnico – professionale eccessivamente restrittiva della concorrenza e sproporzionata rispetto alle specifiche peculiarità dell’oggetto di gara.

La delibera

Fonte: www.anticorruzione.it

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