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Analisi delle disposizioni introdotte dal decreto legge n.19/2020

28 Marzo 2020
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Con circolare 26/3/2020, il Ministero dell’Interno interviene, tra le altre cose, sulla disciplina delle sanzioni analizzando il nuovo sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del DL 25/3/2020, n. 19.

Tra i punti evidenziati dalla circolare c’è il potere del prefetto, introdotto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge, di imporre, per la durata dell’emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l’effettività e la pubblica utilità.

Questo potere, ricorda la circolare, va esercitato dopo una prudente valutazione dei presupposti, ancora di più nel segno della “delicata funzione di contemperamento tra l’esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e informale consultazione delle parti sociali interessate”.

In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’ economia nazionale.

Si segnala, inoltre, la disposizione che precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali. Tale ultima norma recepisce la ratio dell’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l’ art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell’art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti. 

Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell’ art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge.
In tema di irrogazione di sanzioni, l’art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure  adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le altre violazioni sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni.

Si richiama inoltre l’ attenzione sulla previsione dell’art. 4, comma 8, del decreto che, nell’ affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.

Fonte: www.interno.gov.it

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