Minaccia a pubblico ufficiale compiuta in stato di ubriachezza

di Saverio Linguanti

8 Settembre 2021
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La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 7 luglio 2021, n. 25758 è intervenuta con propria pronuncia sul reato di minaccia a pubblico ufficiale commesso in stato di ubriachezza, confermando un consolidato orientamento .

Il presupposto è rappresentato ovviamente dall’articolo 92 del Codice Penale che alla rubrica «Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata», cosi sancisce : L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”.

 

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