Notifica di cartella di pagamento consegnata al portiere: è valida?

Corte di Cassazione, sentenza n. 17445/2017: è valida la notifica effettuata consegnando la raccomandata con avviso di ricevimento al portiere dello stabile

19 Luglio 2017
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Si può considerare valida la notifica eseguita consegnando la raccomandata con avviso di ricevimento al portiere dello stabile in cui risiede il soggetto interessato?

Sì secondo la Corte di Cassazione, e non è nemmeno necessario l’invio della seconda raccomandata informativa.

I giudici ricordano infatti che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.

In questa direzione, del resto, depone anche il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto

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