Patente di guida – Rilascio per chi è stato condannato per i reati

TAR Lombardia Milano sez. I 16/6/2020 n. 1075

19 Giugno 2020
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Il Tar Lombardia con ordinanza n. 1075/2020, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che non possono conseguire la patente di guida coloro che sono stati condannati per uno dei delitti previsti in materia di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., anche in relazione al comma 2 del medesimo articolo, per come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22.
La Sezione dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 120, comma 1, del codice della strada, limitatamente al meccanismo ostativo derivante dalla condanna per uno dei delitti previsti in materia di sostanze stupefacenti, rispetto al principio di uguaglianza enunciato dall’art. 3 Cost., in relazione alla diversa disciplina delineata dal secondo comma del medesimo articolo, per come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio 2018, n. 22, relativo alla revoca della patente disposta nei confronti di coloro che, successivamente al rilascio della patente di guida, sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali. La differenza di trattamento che la dicotomia ha determinato all’interno del medesimo articolo di legge, originariamente formulato in maniera unitaria mediante l’utilizzo della tecnica del rinvio agli elementi descrittivi della fattispecie contemplata dal primo comma per estenderne gli effetti ostativi alla diversa fattispecie delineata dal secondo comma, non sembra infatti giustificata a fronte di situazioni omogenee, sostanzialmente connotate dal medesimo disvalore sociale, ossia l’aver riportato una condanna per un reato in materia di stupefacenti.

La Sezione dubita della legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del codice della strada, oltre che in relazione alla sua coerenza con la fattispecie della revoca della patente, anche in relazione alla sua coerenza rispetto alle altre disposizioni contenute nel codice della strada.

La stessa Sezione dubita, infine, della legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del codice della strada in riferimento alla proporzionalità del sacrificio che esso impone al pieno svolgimento dei diritti della personalità del soggetto che desidera conseguire la patente rispetto alla realizzazione del fine della sicurezza del traffico che la norma intende perseguire.

La dicotomia creata all’interno dell’art. 120 in seguito agli interventi manipolativi della Corte costituzionale è destinata a spiegare effetti anche sull’individuazione del giudice munito di giurisdizione.

Secondo la tradizionale giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio 2018, n. 22, tutti i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 120 del codice della strada, siano essi di diniego o di revoca del titolo abilitativo, incidono su diritti soggettivi e sono pertanto attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., S.U., 14 maggio 2014, n. 10406; id. 6 febbraio 2006; Cons. St., sez. III, 6 giugno 2016, n. 2413; id., sez. V, 29 agosto 2016, n. 3712).
Anche in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno confermato il precedente orientamento in relazione alla fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 120, di diniego di conseguimento della patente di guida, per aver riportato una sentenza di condanna in materia di stupefacenti intervenuta in un momento anteriore all’istanza di rilascio, in quanto la norma contempla l’esercizio da parte dell’Amministrazione “di un’attività del tutto vincolata” rispetto alla quale si configurano diritti soggettivi dei richiedenti (Cass. civ., S.U., ord., 13 dicembre 2019, nn. 32977 e 32978, e 16 dicembre 2019, n. 33090).

Il Tar non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le ordinanze 13 dicembre 2019, n. 32977 e 32978, e 16 dicembre 2019, n. 33090, e ritiene che, a prescindere dalla qualificazione dell’attività come “del tutto vincolata”, ossia “vincolata sia nel presupposto che nel contenuto” (Cons. St., sez. V, 29 agosto 2016, n. 3712) o come “dovuta” (Cons. St., parere, sez. I, 22 febbraio 2013, n. 1517), la situazione soggettiva del privato che si staglia a fronte della stessa è quella di diritto soggettivo per cui, in applicazione dell’ordinario criterio di riparto, le controversie relative al diniego di rilascio della patente per mancanza dei requisiti morali devono essere attribuite alla giurisdizione ordinaria civile (Tar Milano, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 32; Tar Piemonte, sez. II, 18 giugno 2019, n. 691; Tar Parma 1 aprile 2019, n. 77).

 

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

 

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