Nel caso in oggetto due installazioni proposte da una ditta che si occupa di impianti pubblicitari risulterebbero ben visibili dal raccordo autostradale mentre altre due interferirebbero con un dispositivo di controllo del traffico posizionato in loco dal Comune di Milano. Ricordiamo che l’art. 23 del codice della strada vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
Secondo il Consiglio di Stato è corretto il diniego espresso dagli uffici comunali. Anche se nella zona risultano già collocati da anni impianti pubblicitari simili, la loro autorizzazione risale ad un periodo precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 285/1992 ed in ogni caso non costituisce una motivazione idonea per ottenere una nuova licenza, conclude la sentenza.
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