Ritorno del camion nello Stato di stabilimento. La Comunità europea risponde ai quesiti interpretativi

Approfondimento di Fabio Dimita

30 Giugno 2022
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La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti Europea (DG MOVE), che ha emanato una serie di chiarimenti in merito alla corretta applicazione concernente il campo di applicazione, esenzioni, luogo e modalità di rientro, tempo di stop e controlli fissati dal nuovo Regolamento UE 1055/2022. Tra le precisazioni spicca quella secondo cui i dati del tachigrafo costituiscono prova del ritorno del mezzo. Inoltre il medesimo Organismo chiarisce l’obbligo inflitto ai camion e ai relativi autisti impegnati in un trasporto internazionale di rientrare nel Paese di stabilimento dell’impresa quando sono trascorse otto settimane dall’inizio del servizio. Una norma già contenuta nel Regolamento UE 1055/2020 – che andava a modificare l’art. 5, paragrafo 1, lettera B del Regolamento CE 1071/2009

La prima questione riguarda la tipologia dei mezzi che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 5, che la DG MOVE ritiene si applichi:

– ai veicoli o insieme di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento;

– ai rimorchi e semirimorchi quando gli stessi siano a disposizione dei trasportatori di merci su strada ai sensi dell’art. 5 e come tali siano immatricolati o immessi in circolazione e autorizzati a essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa.

La norma invece non si applica nei seguenti casi:

– nel caso di trasportatori di merci su strada, per veicoli a motore o insiemi di veicoli, la cui massa a carico ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;

– per veicoli utilizzati da imprese che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada esclusivamente a fini non commerciali o che esercitano un’attività principale diversa da quella di trasportatore di passeggeri su strada;

– per veicoli a motore con una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.

Per quanto concerne il luogo dove il veicolo deve ritornare dopo aver svolto il periodo fuori dallo Stato di stabilimento,  la DG MOVE ritiene che dovrebbe tornare in uno dei centri operativi dello Stato membro di stabilimento dell’impresa che dispone del veicolo stesso, intendendosi per Stato membro di stabilimento lo Stato in cui l’impresa è stabilita, indipendentemente dal fatto che il suo gestore dei trasporti provenga da un altro Paese. Il veicolo, inoltre, può tornare ogni volta allo stesso centro operativo o anche a un centro operativo diverso, ma sempre nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa. Il requisito non è soddisfatto, ovviamente, quando i veicoli tornano a succursali o filiazioni in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento.

La Direzione Generale evidenzia come il Regolamento 1055/20202 non specifichi il periodo di tempo per il quale il veicolo debba tornare nello Stato membro di stabilimento. Perciò questo può anche essere di breve durata, sempre che siano rispettate le norme sui tempi di guida.
La DG MOVE raccomanda poi che il ciclo dei ritorni del veicolo sia preferibilmente sincronizzato con l’obbligo per l’impresa di trasporto (Regolamento CE n. 561/2006) di organizzare le proprie operazioni in modo da consentire al conducente di tornare a casa almeno ogni quattro settimane.
In questo modo entrambi gli obblighi potranno essere adempiuti attraverso il ritorno del conducente insieme al veicolo al più tardi ogni secondo ciclo di quattro settimane.
Rispetto al come il veicolo debba rientrare, la DG MOVE risponde che il regolamento non specifica nulla, per cui potrà tornare anche con qualsiasi altro mezzo di trasporto come treno, traghetto, ecc.
Un problema particolarmente delicato è quello del periodo delle 8 settimane (tempo massimo entro il quale il veicolo deve rientrare nello Stato membro di stabilimento) e dei criteri secondo cui calcolarlo.
Innanzitutto la Direzione ribadisce che il veicolo dovrebbe essere ritornare a uno dei centri operativi dell’impresa nel suo Stato membro di stabilimento almeno otto settimane dopo aver lasciato tale Stato membro. Secondo le norme dell’UE sul calcolo dei periodi, delle date e dei termini, il periodo complessivo di 8 settimane di cui si tratta decorre dalle ore 00:00 del giorno successivo all’uscita del veicolo dallo Stato membro di stabilimento e termina alla fine dello stesso giorno dell’ottava settimana successiva. Il veicolo dovrebbe pertanto tornare a tale centro operativo (o a qualsiasi altro centro operativo dell’impresa) nel suo Stato membro di stabilimento, al più tardi alle ore 23:59 dello stesso giorno della settimana, 8 settimane dopo. Ad esempio, se il veicolo lascia lo Stato membro di stabilimento in qualsiasi momento martedì 29 marzo 2022, dovrebbe tornare in qualsiasi centro operativo dell’impresa nel suo Stato membro di stabilimento al più tardi alla fine (23:59) di mercoledì 25 maggio 2022.  In relazione a come vengono presi in considerazione i giorni festivi e i fine settimana per quanto riguarda il calcolo del periodo di 8 settimane, viene chiarito che, secondo le norme dell’UE sul calcolo dei periodi, delle date e dei termini, se l’ultimo giorno di un periodo espresso in settimane è un giorno festivo (domenica o sabato), il periodo termina con la scadenza dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo. Dato che l’obbligo riguarda la riconsegna del veicolo nello Stato membro di stabilimento, sono pertinenti solo i giorni festivi in tale Stato membro. Di conseguenza, se il veicolo lascia la centrale operativa in qualsiasi momento venerdì 25 marzo 2022, il periodo di 8 settimane terminerà sabato 21 maggio 2022. Tuttavia, poiché l’ultimo giorno di tale termine è un sabato, il periodo è considerato terminare alle 23:59 del giorno lavorativo successivo, vale a dire lunedì 23 maggio 2022.

Per quanto concerne l’adempimento gli obblighi di controllo imposti all’ azienda, la Direzione evidenzia come le imprese di trasporto siano tenute a fornire prove evidenti del fatto che i veicoli a loro disposizione ritornano in uno dei centri operativi del loro Stato membro di stabilimento almeno entro otto settimane dall’uscita dallo Stato membro. Per dimostrare l’avvenuto obbligo le imprese avranno a disposizione  qualsiasi tipologia di prova. La valutazione delle prove è effettuata dalle autorità di controllo dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa, sotto il controllo delle autorità giudiziarie competenti. In pratica, questo vuol dire che le imprese possono presentare, su richiesta delle autorità, qualsiasi documento che dimostri l’ubicazione del veicolo nel luogo di stabilimento nelle ultime 8 settimane e/o ogni 8 settimane. Tali documenti possono essere, ad esempio, le registrazioni del tachigrafo o i registri di servizio dei conducenti o le lettere di vettura. Più in particolare, la DG MOVE si è espressa favorevolmente sulla possibilità di utilizzare i dati del tachigrafo come strumento di prova per dimostrare che il veicolo sia stato ricondotto presso lo Stato membro di stabilimento entro le 8 settimane successive dalla sua partenza verso un altro Stato. «I dati del tachigrafo – spiega la nota – possono essere ulteriormente utilizzati per dimostrare che il veicolo è stato restituito a uno dei centri operativi dell’impresa in tale Stato membro. Il controllo dei tachigrafi può avvenire durante i controlli su strada o i controlli nei locali dell’impresa ed è un modo affidabile ed efficace per dimostrare la conformità alla norma sulla riconsegna del veicolo. In caso di controllo su strada, l’impresa dovrebbe sempre avere la possibilità di dimostrare il rispetto dell’obbligo in una fase successiva, attraverso documenti e prove disponibili nei locali dell’impresa».
Infine, qualora i dati disponibili nel veicolo o presso il conducente non siano sufficienti a certificare la conformità o la non conformità alle disposizioni della norma sul controllo del ritorno del veicolo, l’obbligo dovrebbe avvenire attraverso la cooperazione tra l’autorità di controllo di uno Stato membro in cui l’impresa è attiva e le autorità competenti del comitato membro in cui l’impresa è stabilita. Infatti, le autorità competenti degli Stati membri hanno l’obbligo – art. 18 del Regolamento CE n. 1071/2009 – di cooperare strettamente e di prestarsi rapidamente assistenza reciproca e qualsiasi altra informazione pertinente al fine di facilitare l’attuazione e l’applicazione di tale regolamento. Le autorità competenti di ogni Stato membro devono in particolare rispondere alle richieste di informazioni presentate da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri ed effettuare controlli, ispezioni e indagini in merito al rispetto, da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio, dell’obbligo di uno stabilimento effettivo e stabile in uno Stato membro, anche per quanto riguarda la restituzione del veicolo. Tale cooperazione amministrativa e assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri è attuata attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) – regolamento UE 1024/20128.

FAQ della Commissione UE del 22 maggio 2022

 

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