Se la banchina non è idonea alla sosta di emergenza dei veicoli è illegittimo il decreto prefettizio che permette il posizionamento dell’autovelox

Approfondimento di Cino Augusto Cecchini

29 Luglio 2022
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Nel caso in cui la banchina, interna alla sede stradale ed esterna alla carreggiata, non consente la sosta di emergenza dei veicoli, è illegittimo, nonostante il decreto prefettizio, il posizionamento dell’autovelox.

 

 COSA HA DETTO LA CORTE DI CASSAZIONE

Cass. Civ. sez. VI – 2, ord., 17 maggio 2022, n. 15827

Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 157, 158 e 190 del codice della strada, in relazione all’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 e agli artt. 200 e 201 del codice della strada, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la strada in questione, essendo priva di una fascia idonea a consentire la sosta di emergenza secondo le necessità indicate dall’art. 157 del codice della strada, doveva essere classificata come strada urbana di scorrimento.

Il Tribunale, però, così facendo, aveva osservato il ricorrente, aveva omesso di considerare che l’art. 3 del codice della strada non prevede affatto che la banchina sia funzionale alla sosta di emergenza, né che la stessa debba avere una larghezza tale da consentire le soste di emergenza, dovendo essere, piuttosto, definita in relazione alla sua funzione ordinaria, e cioè la circolazione dei pedoni.

 

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