Dopo l’accoglimento del ricorso del poliziotto in primo grado, il Consiglio di Stato da ragione all’Amministrazione, ricordando che “pur considerando che l’inadempienza alle obbligazioni contrattuali ai fini disciplinari è punita con la pena pecuniaria, che nel sistema delle sanzioni disciplinari del personale di P.S. è di minor rilevanza rispetto alla deplorazione, alla sospensione ed alla destituzione, tuttavia il d.P.R. n. 737/1981, in caso di recidiva – tanto più se specifica e reiterata – prevede la possibilità di applicare le sanzioni di livello superiore, compresa la destituzione”.
Senso del dovere e del decoro: non solo in servizio
Poliziotto licenziato per aver tenuto reiterati riprovevoli comportamenti anche fuori dal servizio: non pagava l’affitto, le utenze e non onorava altri debiti
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