Il trasporto di merci pericolose: Il caso particolare dei rifiuti

Approfondimento di di Gabriele Mighela

31 Luglio 2020
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Il trasporto delle merci classificate pericolose negli ultimi anni,anche a causa di alcuni rilevanti incidenti messi in rilievo dai mass media  ha richiamato una attenzione  sempre maggiore, imponendo agli organi di vigilanza un controllo sui  conducenti dei veicoli destinati al loro trasporto ed agli operatori  coinvolti in tali attività, una maggiore conoscenza della norme al fine di prevenire il rischio di incidenti che si possono verificare durante il carico, il trasporto e lo scarico dei prodotti. La questione si pone  anche nel caso in cui vengano trasportate non merci ma rifiuti pericolosi;occorre pertanto preliminarmente tratteggiare la disciplina del trasporto su strada di materie pericolose

Per materie pericolose si intendono quelle sostanze che per la loro particolare natura sono in grado di produrre danni alle persone e all’ambiente.

 La classificazione ADR.

Per merci pericolose si intendono quelle sostanze che per la loro particolare natura fisico-chimica sono in grado di produrre danni alle persone, alle cose ed all’ambiente. Esse si possono presentare allo stato solido, liquido o gassoso. Nell’accordo europeo sul trasporto delle merci pericolose su strada (meglio conosciuto con la sigla ADR), l’individuazione delle sostanze è basata su nove classi, così ripartite:

– CLASSE 1 materie ed oggetti esplosivi;

-CLASSE 2 gas;

– CLASSE 3 liquidi infiammabili;

– CLASSE 4.1 solidi infiammabili, sostanze autoreattive, materie soggette a polimerizzazione ed esplosivi solidi desensibilizzati;

– CLASSE 4.2 materie soggette ad accensione spontanea; –

CLASSE 4.3 materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili;

– CLASSE 5.1 materie comburenti;

– CLASSE 5.2 perossidi organici;

– CLASSE 6.1 materie tossiche;

– CLASSE 6.2 materie infettanti;

– CLASSE 7 materiali radioattivi;

– CLASSE 8 materie corrosive;

– CLASSE 9 materie ed oggetti pericolosi diversi.

E’ ammesso il trasporto in cisterna delle materie appartenenti alle classi ADR 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 e 9.

 

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