Il fatto che i velocipedi non rientrano tra i veicoli per cui si rende necessaria la carta di circolazione non li esonera dall’autorizzazione comunale quando posti al servizio di noleggio con conducente. Invero il servizio dinoleggio con conducente per trasporto di persone a mezzo di velocipedi, a seguito della modifica del comma 2, del cit. art. 85 del d.lgs. n. 285 del 1992, apportata dall’art. 13 bis, comma 2, d.l. 23 dicembre 2013, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è oggi pacificamente consentito e necessita di apposita licenza comunale di esercizio, secondo quanto desumibile dal comma 3 dell’art. 85 del Codice della Strada (“La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale di esercizio”).
Velocipedi: l’attività di NCC non è libera
Il TAR Lazio specifica che è sempre obbligatoria l’autorizzazione comunale anche per i veicoli che non necessitano della carta di circolazione
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