Competenza in materia di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada: invocate le Sezioni Unite

Cassazione, Ordinanza n. 4176/2017: nell’ambito di un ricorso a un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, presentato al Giudice di Pace di Roma, emerge un problema relativo a un conflitto di competenza.

4 Maggio 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
L’imputata ha adito il Giudice di Pace di Roma proponendo opposizione a “preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sulla propria autovettura” sul presupposto dell’inesistenza del credito, mirando ad ottenere la dichiarazione di illegittimità e nullità del preavviso di fermo e a revocare il predetto atto ovvero a cancellare il fermo eventualmente iscritto.

Il problema riguarda la competenza in materia, posto che il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza e, contemporaneamente il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte sostenendo la competenza dello stesso Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 1 settembre 2011 n. 150.

La Corte quindi evidenzia come:

“la risoluzione del conflitto di competenza presupponga la previa qualificazione dell’azione giudiziaria proposta dalla Migliorelli, questione già affrontata dalle SS.UU. di questa Corte che hanno ravvisato nell’atto comunicativo del preavviso di fermo di beni mobili registrati, un atto, “autonomamente impugnabile”, volto a portare direttamente a conoscenza del destinatario la pretesa della Amministrazione pubblica (v. Cass., sez. un., 7/05/2010, n. 11087; Cass., sez. un., 12/10/2011, n. 20931), e che, in quanto misura puramente afflittiva, “volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione”, deve “ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria”.

Le incertezze che si registrano a proposito della esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace ed al Tribunale nella materia indicata, spingono la Corte a richiamare un intervento chiarificatore volto a definire in particolare:

  • la natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione (art. 6 ecc.) e opposizione al verbale di accertamento (art. 7 ecc.);
  • se tali criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, nei termini delineati dalle Sezioni Unite.

Esegui il Login e consulta l’Ordinanza n. 4176 del 16.2.2017