Obbligo della targa ripetitrice, oltre che per i carrelli appendice, anche per i rimorchi

Il Ministero dell’interno, in un recente parere, conferma l’obbligo della targa ripetitrice, oltre che per i carrelli appendice, anche per i rimorchi immatricolati prima del 20 febbraio 2013

9 Agosto 2017
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Approfondimento di G. Carmagnini

Il Ministero dell’interno, in un recente parere, conferma l’obbligo della targa ripetitrice, oltre che per i carrelli appendice, anche per i rimorchi immatricolati prima del 20 febbraio 2013.

La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha modificato l’articolo 100 del codice della strada, riguardo i rimorchi, che, in quanto immatricolati e quindi muniti di targa propria, non devono più esporre posteriormente la riproduzione della targa della motrice, ma la deroga vale solo per i rimorchi dotati delle nuova targa di immatricolazione (contraddistinta da una sequenza alfanumerica che inizia con una X) rilasciata dal 20 febbraio 2013, data di effettiva entrata in vigore delle modifiche al regolamento del cds apportate dagli articoli da 2 a 7 del dPR 28.9.2012, n. 198.
È  fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente e in tal caso non dovranno essere muniti della targa ripetitrice.

Sempre in merito alla targa dei rimorchi, il 3° comma dell’articolo 100 del codice della strada prevede che essa debba essere posizionata sul lato posteriore. Tuttavia, non va tralasciato che l’articolo 235, comma 7, del codice della strada, che riguarda le norme transitorie relative al Titolo III, ha previsto l’applicazione delle disposizioni relative alle targhe soltanto a partire dal 1° ottobre 1993. Quindi, sui rimorchi immatricolati prima di tale data può essere legittimamente mantenuta la targa installata lateralmente nella parte destra del veicolo, come previsto dal previgente codice della strada, il d.P.R. n. 393 del 1959, e dal relativo regolamento di esecuzione, il d.P.R. n. 420 del 1959; l’articolo 336 di quest’ultimo, infatti, disponeva che “La targa di riconoscimento per i rimorchi deve essere fissata sul lato destro del veicolo” (in merito, si veda anche la circolare del Ministero dell’interno, prot. n. 300/A/21050/105/20/1 del 10 gennaio 1994). Comunque, questi rimorchi, in quanto immatricolati prima del 20 febbraio 2013, devono esporre sul retro la targa ripetitrice, ma secondo le previgenti disposizioni.
Il Ministero, infine, chiarisce che il fermo per tre mesi, o la confisca in caso di reiterazione, devono essere applicati al solo rimorchio e anche qualora la targa ripetitrice venisse collocata immediatamente dopo l’accertamento della violazione.

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