Configurabilità del reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p.

E’ stato recentemente affermato dalla III sez. della Corte di Cassazione con sentenza n. 5834 dell’8 febbraio 2018, che ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p. non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento

26 Marzo 2018
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È sufficiente che la condotta sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.

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