Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (I parte)
Il comma d’apertura dell’art. 256, D.lgs. 152/2006 sanziona fattispecie tra loro diverse riguardanti la vita del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti) non codificate in modo autonomo rispetto ad altre norme sanzionatorie, ma che hanno tutte un minimo comun denominatore, cioè la mancanza delle autorizzazioni, delle iscrizioni o delle comunicazioni previste dalla legge.
Rispetto a quanto contenuto nell’art. 255, l’articolo in esame punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti oppure l’immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee, commesso da titolari di imprese o enti, con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; mentre se siamo in presenza di rifiuti pericolosi si applica la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
Per il titolare di impresa o ente, che risponde del delitto di abbandono di rifiuti, non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell’attività ma anche colui che eserciti di fatto l’attività imprenditoriale inquinante.
PER APPROFONDIRE