Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (I parte)

6 Maggio 2020
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Il comma d’apertura dell’art. 256, D.lgs. 152/2006 sanziona fattispecie tra loro diverse riguardan­ti la vita del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, com­mercio ed intermediazione di rifiuti) non codificate in modo autonomo rispetto ad altre norme sanzionatorie, ma che hanno tutte un minimo comun denominatore, cioè la mancanza delle autorizzazioni, delle iscrizioni o delle comunicazioni previste dalla legge.

Rispetto a quanto contenuto nell’art. 255, l’articolo in esame punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti oppure l’immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee, commesso da titolari di imprese o enti, con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; mentre se siamo in presenza di rifiuti pericolosi si applica la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Per il titolare di impresa o ente, che risponde del delitto di abbando­no di rifiuti, non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell’attività ma anche colui che eserciti di fatto l’attività imprenditoriale inquinante.

 

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