L’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione di cui all’art. 318-septies d.lgs 152/06, non è causa di improcedibilità dell’azione penale
La procedura estintiva di cui all’art. 318-septies d.lgs 152/06, consente, con modalità analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758), di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal d.lgs. 152/06 (artt. 318-bis — 318-octies).
Essa si pone, sostanzialmente, come un’alternativa all’oblazione, più vantaggiosa, almeno per quanto riguarda gli importi da versare.
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