ARTICOLO C.d.S.
Art. 185 – Circolazione e sosta delle auto-caravan
REGOLAMENTO C.d.S.
Art. 378 – Impianti di smaltimento igienico-sanitario
COMMENTO
La legge 14 ottobre 1991, n. 336, ebbe il merito di disciplinare compiutamente gli auto-caravan e la disciplina agli stessi relativa, con riguardo alla circolazione e sosta.
Questa disciplina, compiutamente recepita dall’articolo 185 in commento, ha avuto il grande merito di sancire che gli effetti della circolazione e della sosta, che non si traduca nell’adattamento del veicolo ad uso campeggio (secondo quanto ben definito dal comma 2), non possano essere discriminati.
La norma va necessariamente coordinata con l’art. 7 del C.d.S., che prevede per il comune di istituire apposite aree attrezzate per la sosta ed il parcheggio degli auto-caravan di cui all’articolo in commento.
Orbene, mentre il concetto di sosta esclude la necessità di avere un’area appositamente attrezzata a tal fine, per il parcheggio è necessario un sistema complesso di infrastrutture, che garantisca la corretta tenuta delle strutture igienico-sanitarie destinate a raccogliere i residui organici delle acque chiare e luride, contenuti negli impianti interni degli auto-caravan. Per quanto la formulazione del primo comma sia sufficientemente lapidaria e finalizzata ad escludere che con i poteri di ordinanza locale sia vietata la sosta di questa tipologia di veicoli in maniera difforme da altri, è frequente la pratica della inibizione di siffatta prerogativa di uguaglianza nei confronti dei camperisti. La corretta interpretazione della norma deve essere poggiata sulla non discriminazione, alla luce delle indicazioni fornite dal comma 2, ovvero se l’auto-caravan non attenda coprendo una superficie più ampia del mero ingombro del veicolo oppure non poggia al suolo con elementi diversi dalle ruote e non emette deflussi, non ci sono margini per limitare la sosta di siffatti veicoli. Di contro la materiale realizzazione, di una delle attività che evidenziano intento di attendare, comporta la conseguenza di integrare gli estremi delle attività di campeggio e di incorrere nella violazione delle ordinanze locali che ne limitano l’attività sul territorio. Si noterà infatti che le sanzioni, previste nell’articolo in commento, si riferiscono allo scarico abusivo dei residui organici e non già alla realizzazione dell’attività abusiva di campeggio (o dicendo meglio: alla dissimulata attività di campeggio mal celata in una mera sosta). Pertanto per colpire una simile condotta si dovrà far ricorso al potere di regolamentazione locale.
Non si comprende infine il motivo della maggiorazione nella misura del 50% delle tariffe per la sosta e per i parcheggi con riferimento agli auto-caravan. Questa appare una vera e propria discriminazione nel contesto di una norma nata proprio per impedire che venissero consumate discriminazioni in danno di questa particolare tipologia di veicoli.
GIURISPRUDENZA
T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 26 giugno 2002, n. 309
Sono concettualmente distinte dai campeggi (esercizi ricettivi che richiedono licenza di esercizio, anche L. prov. B. n. 58 del 1988), le aree attrezzate per sosta e parcheggio di auto-caravan, non soggette, finora, a licenza di esercizio e la cui realizzazione è prevista dall’art. 185, D.Lgs. n. 285 del 1992, con delega al regolamento dei criteri per la realizzazione e per l’istituzione da parte dei comuni nei rispettivi territori.
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