Nel precedente approfondimento sul regolamento n. 168/2013 abbiamo preso in considerazione la nuova definizione dei veicoli contemplati al 1° comma dell’articolo 50 del Codice della Strada come biciclette a pedalata assistita.
Le nuove disposizioni regolamentari distinguono tra cicli a pedali a pedalata assistita e cicli a propulsione.
I cicli a pedali a pedalata assistita non vengono considerati ciclomotori e possono pertanto essere considerati come velocipedi, alla stregua di quanto previsto dal 1° comma dell’articolo 50 del C.d.S. in ossequio alle disposizioni contenute nell’abrogata direttiva 2002/24/CE.
I cicli a propulsione, al contrario, sono contemplati dal regolamento n. 168/2013 tra i veicoli a motore leggeri a due ruote di cui alla categoria L1e, in particolare nella sottocategoria L1e-A; nella medesima categoria sono compresi i ciclomotori a due ruote veri e propri, in particolare nella sottocategoria L1e-B.
Nell’Allegato I del regolamento, intitolato Classificazione dei veicoli, i ciclomotori a due ruote della sottocategoria L1e-B sono individuati come veicoli che non superano i limiti previsti per la categoria L1e ma che superano anche uno soltanto dei limiti previsti per la sottocategoria L1e-A.
Come abbiamo visto nel precedente approfondimento, i limiti previsti per i cicli a propulsione individuati nella sottocategoria L1e-A sono i seguenti…
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