Non si tratta, pertanto, di una ipotesi cd. nuova incriminazione, di un fatto prima non previsto dalla legge come reato, poiché il disastro ambientale, sia pur nel paradigma cd. innominato era già direttamente punito dall’art. 434 cod. pen. in funzione della tutela apprestata costituzionalmente al bene giuridico-materiale. Si è, piuttosto, al cospetto di un trattamento penale modificativo, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore – che il legislatore ha rinnovato – e che risulta descritto, in maggiore aderenza al principio di tassatività, attraverso l’aggiunta di elementi ulteriori, con funzione e connotati specializzanti.
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