La novità è questa: il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, introdotto proprio in concomitanza all’omicidio stradale e fino ad oggi perseguibile d’ufficio, diventerà perseguibile solo in seguito a querela. Questo almeno se il testo del DDL dovesse essere approvato così com’è stato presentato al senato.
Lesioni personali stradali: quando perseguibili d’ufficio?
Il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime resterà perseguibile d’ufficio solo in caso di aggravanti. Qui sotto una breve elencazione di quelle previste all’art. 590-bis del Codice della Strada:
- guida in stato di ebbrezza alcolica (o sotto l’effetto di stupefacenti);
- guida ad una velocità superiore al doppio rispetto al limite massimo consentito (la velocità dev’essere oltre i 70 km/h in centro urbano e oltre il limite di almeno 50 km/h su strade extraurbane);
- guida contromano;
- passaggio all’intersezione con semaforo rosso;
- manovra di inversione ad U in corrispondenza di dossi, intersezioni o curve;
- manovra di sorpasso in prossimità di strisce pedonali o in corrispondenza di riga continua.
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Le novità introdotte con il DDL che riformerà il processo penale non sono assolute. Prima dello scorso marzo, quindi prima dell’ingresso in vigore della legge sull’omicidio stradale, tutti i casi di lesioni causate da violazioni del Codice della Strada erano perseguibili unicamente in seguito a querela di parte. Dopo il breve periodo di vigore della legge 46/2016 quindi, si ritorna al passato. Certo è curioso che si rimetta mano alla materia, anche se indirettamente, a nemmeno un anno di distanza dalla sua approvazione.
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