Al di là della prima eccezione di tardività, correttamente rigettata dal giudice che ha ritenuto la notifica della sentenza effettuata direttamente dal comune a mezzo raccomandata non idonea a far decorrere il termine breve per l’appello (e in tal senso mi ero espresso in commenti precedenti, ritenendo comunque che tale notifica rispondesse però alle specifiche esigenze previste dall’articolo 204-bis prima e dall’articolo 7 del dlgs 150/11, di sollecitare il pagamento e di indicarne le modalità), tutte le doglianze del ricorrente sono state respinte con richiamo a principi già noti a tutti per un consolidato indirizzo dei giudici di legittimità…
Giudice di pace e giudice di appello confermano il verbale redatto per l’attraversamento dell’intersezione con luce rossa al semaforo. Sempre le solite storie, ma costa caro insistere su motivi ormai ampiamente delibati. Approfondimento di G. Carmagnini
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