Il deposito temporaneo ricorre in presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, intendendo per essa l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tale deposito è lecito se vengano rispettate le condizioni, anche di durata temporanea, e di altro genere connesse alla natura dei rifiuti – Corte di Cassazione, 08/04/2014 n. 15659
Leggi anche
Esche e bocconi avvelenati: divieto e obblighi di segnalazione
Ordinanza Ministero della salute 8 agosto 2025
15/09/25
Decreto rifiuti: la circolare del Viminale
Circolare Ministero dell’Interno 10 settembre 2025 , prot. 300/STRAD/1/0000026126.U/2025
11/09/25
Casi Risolti: auto abbandonata in area privata di uso pubblico
Indicazioni operative per la gestione dei veicoli in stato di abbandono su aree private accessibili
Massimo Caciolli
09/09/25
Proprietario incolpevole e bonifiche: il Consiglio di Stato chiude il cerchio sugli obblighi ambientali
Consiglio di Stato sez. IV 4 agosto 2025, n. 6885
09/09/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento