Relativamente al principio di specialità, nei casi di detenzione e di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma comune da sparo clandestina devono trovare applicazione le specifiche fattispecie di cui all’art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975, dedicate rispettivamente alla detenzione (terzo comma) ed al porto (quarto comma) delle armi clandestine, e non le generali previsioni sulla detenzione ed il porto illegali delle armi comuni da sparo, di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967.
In conseguenza di tale disamina, la Corte concludeva di dover accogliere un ricorso in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 (contestato al ricorrente e da ritenersi assorbito nel reato di detenzione di arma clandestina).
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