Il 1° comma dell’art. 103 dl n. 18/2020, rimasto invariato in sede di conversione, dispone che: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020″.
Con la legge di conversione è stato aggiunto il comma 1-bis all’art. 103 del DL 18/2020 secondo cui il periodo di sospensione previsto dal comma 1 fino al 15 aprile 2020 trova applicazione anche per i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno con circolare 3187 del 30/04/2020, le nuove disposizioni, alla luce della portata generale dell’art. 103, comma 1, del DL 18/2020, producono i propri effetti anche rispetto ai termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi non espressamente previsti nel testo del richiamato comma 1-bis dell’art. 103 del DL 18/2020.
Con la pubblicazione del DL 8 aprile 2020, il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 103 del dl 17 marzo 2020 n. 18, è stato prorogato al 15 maggio 2020, come disposto dall’art. 37 del medesimo decreto.
In definita, fatte salve ulteriori proroghe o modifiche, i termini relativi agli atti e procedimenti sanzionatori in materia di circolazione stradale e i termini per l’effettuazione di tutti gli adempimenti connessi devono intendersi sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento