“A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2017, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità”.
Permessi di soggiorno per lavoro subordinato
TRa le disposizioni del DPCM, si evidenzia che, nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 13.850 unita’.
Nell’ambito della quota prevista al comma 1, e’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
E’ inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
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