Le strutture per agevolare la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità di deambulazione devono essere individuabili grazie al segnale recante il simbolo di accessibilità; in sua assenza non può essere applicata la sanzione dell’articolo 158, comma 3 in relazione al comma 2, lettera g). Parere MIT 7/3/2013, prot. n. 1474
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